Una delle procedure più complicate dell'iter parlamentare e,
più nello specifico, nell'attività di chi svolge attività di drafting normativo
è senza dubbio quella relativa alla sessione di bilancio. Infatti alcune regole
sono proprie esclusivamente a questa tipologia di legge (si confronti il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Sono preziosissimi per questo gli speech
del Presidente di Commissione che ci spiega i paletti da osservare per la
presentazione di emendamenti.
Visto che il limite per la presentazione di emendamenti alla
V Commissione Bilancio del Senato è fissato a sabato 7 novembre alle ore 12, è
richiamare tali vincoli (senza scendere al dettaglio dell'emendabilità delle
tabelle).
Il Presidente spiega anzitutto che sono confermatele regole
di ammissibilità finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti nella
Nota di aggiornamento del DEF 2015. Interessante quindi il riepilogo dei
criteri. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 196 del 2009,
riguardo al contenuto del disegno di legge di stabilità, non sono ammissibili
emendamenti privi di effetti finanziari; emendamenti contenenti norme di delega
(ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio oppure interventi di natura localistica o
microsettoriale ; emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale
dello Stato. Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di
norme che rientravano già nel contenuto proprio della legge di stabilità, come,
ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all’attuazione
degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Sono ammissibili
emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di
miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione
e del contenuto proprio, nonché soppressivi, a condizione della compensazione.
Sono inammissibili le norme che dispongono l’uso parziale di risparmi, a meno
che non siano destinati all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi
contrattuali. Non sono ammesse, in via di principio, norme di sostegno
all’economia mediante nuove o maggiori spese, ovvero volte a modificare la
disciplina fiscale, senza limitarsi a variazioni meramente quantitative.
Infine, sono ammissibili, emendamenti
recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore,
ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di
ulteriori oneri a legislazione vigente. Sono inammissibili gli emendamenti
relativi al Patto di stabilità interno e al Patto di convergenza se contengono interventi di natura localistica o microsettoriale. In
linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli
emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi
debbono essere costruiti a doppia voce, la cui seconda è costituita dalla
copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da
finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle
pubbliche Amministrazioni e sull’indebitamento netto delle pubbliche
Amministrazioni; in ogni caso occorre tener conto degli effetti come
quantificati nella relazione tecnica nonché nel prospetto riepilogativo di cui
all'articolo 11, comma 4, della legge n. 196 del 2009. La compensazione deve
riferirsi agli effetti dell’emendamento per tutta la durata della loro vigenza
e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata, qualità e quantità almeno
uguale rispetto all’onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini
utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere
compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri
correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di
legge di stabilità; non possono essere utilizzate per copertura variazioni
nella stima delle entrate a legislazione vigente.
Nessun commento:
Posta un commento