lunedì 9 novembre 2015

Cinquestelle alla conquista di Roma? Sì, no, forse

Sulla volontà o meno del Movimento 5 Stelle di conquistare Roma alle prossime elezioni post-commissariamento e soprattutto post-Mafia Capitale si è detto molto. Quel che è certo è che le condizioni li favorirebbero e sembra che una mancata vittoria dipenda esclusivamente da una loro scelta (come ad esempio la candidatura di uno sconosciuto di scarsa appetibilità mediatica come avvenuto a Milano). Una risposta ben argomentata mi sembra che da Alessandro Camilli qui. Sintetizzando la sua posizione, Grillo avrebbe messo le mani avanti: promettendo lacrime e sangue non vorrebbe vincere, ma, nel caso vincesse in ogni caso, i romani sono preparati. Che il Movimento non voglia vincere lo credo anch'io, ma che, al di là delle intenzioni, sia in grado di creare una vera svolta su Roma, lo devo vedere. L'amministrazione romana ha 2768 anni di esperienza alle proprie spalle e davvero una riforma vera appare uno sforzo eccessivo. Per chiunque.

giovedì 5 novembre 2015

Stabilità ed ammissibilità degli emendamenti

Una delle procedure più complicate dell'iter parlamentare e, più nello specifico, nell'attività di chi svolge attività di drafting normativo è senza dubbio quella relativa alla sessione di bilancio. Infatti alcune regole sono proprie esclusivamente a questa tipologia di legge (si confronti il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Sono preziosissimi per questo gli speech del Presidente di Commissione che ci spiega i paletti da osservare per la presentazione di emendamenti.
Visto che il limite per la presentazione di emendamenti alla V Commissione Bilancio del Senato è fissato a sabato 7 novembre alle ore 12, è richiamare tali vincoli (senza scendere al dettaglio dell'emendabilità delle tabelle).

Il Presidente spiega anzitutto che sono confermatele regole di ammissibilità finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti nella Nota di aggiornamento del DEF 2015. Interessante quindi il riepilogo dei criteri. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 196 del 2009, riguardo al contenuto del disegno di legge di stabilità, non sono ammissibili emendamenti privi di effetti finanziari; emendamenti contenenti norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio oppure interventi di natura localistica o microsettoriale ; emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato. Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme che rientravano già nel contenuto proprio della legge di stabilità, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, nonché soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispongono l’uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Non sono ammesse, in via di principio, norme di sostegno all’economia mediante nuove o maggiori spese, ovvero volte a modificare la disciplina fiscale, senza limitarsi a variazioni meramente quantitative. Infine, sono ammissibili,  emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di ulteriori oneri a legislazione vigente. Sono inammissibili gli emendamenti relativi al Patto di stabilità interno e al Patto di convergenza  se contengono interventi  di natura localistica o microsettoriale. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, la cui seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche Amministrazioni e sull’indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni; in ogni caso occorre tener conto degli effetti come quantificati nella relazione tecnica nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 196 del 2009. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata, qualità e quantità almeno uguale rispetto all’onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate a legislazione vigente.